Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’attività commerciale ribadendo che la legittimità della mappa dei luoghi dove non si può insediare il gioco d’azzardo: il 2,6 percento del comune è utilizzabile
La decisione di Palazzo Spada è arrivata dopo una perizia affidata dai giudici al dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, che aveva il compito di stabilire se – come sostenuto dal ricorrente – il distanziometro determinasse un “effetto espulsivo” delle attività di settore. «Le aree disponibili all’interno del territorio comunale per l’insediamento delle attività del gioco di azzardo lecito ammontano a circa 170 ettari e rappresentano il 2,6 percento del territorio urbanizzato», scrivono i giudici. Tale dato «appare significativo in rapporto all’estensione del territorio urbanizzato, ma soprattutto alla sua particolare configurazione insediativa e morfologica».
Il Consiglio di Stato fa poi notare che le richieste di nuove localizzazioni accolte dal Comune «dimostrano che la localizzazione delle attività legate al gioco
d’azzardo lecito è probabile e praticabile, sia dal punto di vista delle potenzialità urbanistiche, sia della realtà del mercato urbano immobiliare locale». Non è dunque possibile sostenere la tesi dell’effetto espulsivo, visto che è confermata «la possibilità di un insediamento stabile e duraturo delle sale gioco» in altri luoghi designati dal Comune. Il distanziometro risulta ragionevole e proporzionato, in quanto «mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della ludopatia».
I giudici, infine, ricordano che la Regione ha dato agli operatori gioco la possibilità di delocalizzare l’attività in aree a norma; tale scelta «costituisce già una misura di salvaguardia degli interessi privati». Nel caso di Ravenna, poi, la ricollocazione degli spazi di gioco «non è né esclusa né resa particolarmente gravosa – tale cioè da rendere in concreto inesigibile la delocalizzazione, dal punto vista materiale e/o economico – dalla tipologia degli ambiti territoriali di destinazione».