Un po’ albergo e un po’ appartamenti: progetto di legge regionale per i condhotel

La giunta Bonaccini ha presentato le linee guida per la nuova formula ricettiva: le strutture esistenti potranno vendere il 40 percento delle camere ai privati e utilizzare le risorse per riqualificare. Ora dovrà esprimersi l’assemblea legislativa

KeysLa giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato un progetto di legge che detta regole e requisiti dei condhotel, le nuove strutture ricettive con formula mista che prevede la compresenza di classiche camere d’albergo e alloggi privati. Gli albergatori potranno destinare fino a un 40 percento della superficie delle camere alla realizzazione di alloggi da vendere a privati, a condizione che le risorse ricavate dalla vendita siano destinate alla riqualificazione degli edifici e al miglioramento dei servizi e dello standard di qualità. La possibilità di trasformarsi in condhotel, unico caso in Italia, è stata estesa anche alle colonie marittime e montane.

La Regione ha presentato stamani, 21 febbraio, le linee guida di un intervento definito strategico per «migliorare la qualità delle strutture ricettive, favorire gli accorpamenti, fidelizzare la clientela internazionale e diversificare l’offerta turistica».
Il progetto di legge è stato illustrato dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, insieme a Filippo Donati, presidente regionale Asshotel e Amedeo Faenza, vice presidente regionale Federalberghi. «I Comuni – spiega Corsini – potranno pianificare dove e come attuare questa nuova tipologia di struttura sulla base delle specificità del proprio territorio e per molti imprenditori alberghieri i condhotel potranno essere un ottimo volano per ammodernare le loro strutture e fare un salto di qualità diversificando e ampliando così l’offerta ricettiva. Un altro passo che ci avvicina ancora di più all’Europa dove questa formula è diffusa già da tempo».

La proposta dovrà ora passare al vaglio dell’assemblea legislativa. Si applica alle strutture ricettive esistenti, intendendosi a tal fine gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale con destinazione ricettiva alberghiera, indipendentemente dal fatto che l’attività alberghiera sia avviata, sospesa o cessata. Se il condhotel è costituito da più immobili, questi devono essere inseriti in un contesto unitario, nello stesso Comune e avere una distanza massima di duecentometri dall’edificio sede della reception.

Gli interventi che possono essere realizzati con i ricavi delle vendite ai privati puntano sia alla crescita degli standard di qualità ma anche alla sicurezza, prevedendo ad esempio per gli edifici che non possiedono i requisiti sismici anche interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento limitatamente alle eventuali premialità di superficie previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Dopo gli interventi di riqualificazione, le strutture devono essere aperte al pubblico, avere un gestore unico, un minimo di sette camere, servizi accessori ed eventualmente vitto oltre a unità abitative residenziali private con cucina. Il gestore della struttura si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative, i servizi alberghieri a partire dalla portineria unica sia per gli ospiti dell’hotel che per i proprietari delle abitazioni. I proprietari delle nuove unità abitative si impegnano a loro volta a rispettare le modalità di conduzione del Condhotel, a garantire gli standard e l’omogeneità estetica dell’immobile in caso di interventi edilizi. Nei periodi in cui le unità abitative non sono riservate dal proprietario, l’alloggio residenziale potrà essere dato in disponibilità al gestore unico della struttura, affinché siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero.

Il progetto di legge individua modalità semplificate di recepimento della norma da parte dei Comuni e di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, ove sia necessaria la variante urbanistica. In quest’ultimo caso, basterà infatti adottare un unico provvedimento per l’intero territorio comunale o per aree omogenee che, con il fine di salvaguardare le specificità e le caratteristiche dell’ospitalità turistica del territorio, assicuri una adeguata proporzione tra unità abitative a uso residenziale e ricettività alberghiera.

 

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