giovedì
18 Settembre 2025
Alluvioni

Ordinanza delocalizzazioni: chi non può ricostruire riceverà fino a 2.350 euro al mq

Contributi per edificare una nuova casa, acquistare un’area edificabile, comprare un immobile già pronto, oppure ristrutturarlo

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I proprietari di case che sono state sgomberate per aver subito danni gravi dalle alluvioni e che non potranno più ricostruire nello stesso luogo, perché ritenuto non più sicuro, riceveranno dallo Stato un contributo fino a un massimo di 2.350 euro al metro quadro, oltre Iva, in funzione della superficie delle abitazioni. La misura è a favore degli alluvionati del 2023 e 2024 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. È il contenuto dell’ordinanza firmata dal commissario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, che ha ottenuto il via libera della Corte dei Conti.

I beneficiari, che decideranno su base volontaria se presentare richiesta, riceveranno in tal caso contributi da un massimo di 2.200 euro al metro quadro per abitazioni fino ai 200 metri quadri di superficie complessiva, decrescenti fino a un minimo di 1.700 euro al metro quadro, per le quote di superficie eccedenti i 350,01 metri quadri di superficie complessiva, cui si aggiunge l’Iva e un importo forfettario di ulteriori 150 euro al metro quadro per spese notarili o legate alla ricostruzione in altro sito. In totale, quindi, il contributo massimo a metro quadro sarà di 2.350 euro.

I beneficiari potranno dunque utilizzare i contributi per edificare una nuova casa su un altro terreno di proprietà, per acquistare un’area edificabile per ricostruire, per comprare un immobile già pronto, oppure per comprare un immobile e ristrutturarlo, nell’ottica della rigenerazione urbana e del consumo di suolo zero.

Per accedere ai contributi è previsto un passaggio preliminare con una commissione tecnica straordinaria, che esaminerà i requisiti e valuterà, soprattutto, la concreta impossibilità a mantenere l’immobile nel sito in cui si trova. La commissione esprimerà un parere che diventerà condizione vincolante per la successiva domanda di contributo.

I soggetti beneficiari possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale (unità immobiliari, pertinenze e parti comuni) fino al 100% delle spese necessarie, e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo dell’importo stabilito dall’ordinanza, nei limiti delle risorse disponibili.

Per poter presentare domanda di contributo devono esserci condizioni precise, e precisamente l’impossibilità di ricostruire l’immobile dove era in origine – impossibilità dettata da atti o norme vigenti che regolamentano l’uso e la trasformazione del territorio, incluse le norme di salvaguardia introdotte a seguito degli eventi alluvionali – e la condizione di grave danneggiamento. Ciò accade in tutti i casi in cui, dopo gli eventi alluvionali, un immobile di edilizia abitativa, o le relative pertinenze esclusive dell’immobile, risultino danneggiati e, sempre a causa di quegli eventi, sia stato adottato dal Comune un provvedimento di inagibilità, sgombero, evacuazione o demolizione, senza la possibilità di ricostruire.

Se esistono queste condizioni, il contributo per la delocalizzazione può essere richiesto e utilizzato per l’acquisto, nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile in questione, di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, dove ricostruire la casa; oppure per l’acquisto di immobili già destinati a uso residenziale.

Il contributo sarà erogato al beneficiario in questi modi: a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del contributo spettante, per l’avvio delle attività connesse all’acquisto delle aree e all’attività di ricostruzione; un ulteriore acconto, pari al 40% del contributo spettante, su richiesta dell’interessato che attesti di aver speso non meno dell’80% dell’importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo per la corresponsione del restante 10% del contributo spettante. Nel caso di acquisto di immobili anche da ristrutturare, il costo di acquisto è integralmente coperto con il primo acconto. Per tutti i contributi, il commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase, sia per le quote di acconto che per il saldo finale.

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