A marzo in Italia si terrà un referendum costituzionale (il quinto della storia repubblicana). Si chiederà ai cittadini di confermare o meno una legge del Parlamento che modifica alcuni articoli della Costituzione. Si tratta della legge 253 approvata il 30 ottobre scorso che riforma alcuni aspetti della giustizia e viene indicata anche come legge Nordio, dal nome del ministro alla Giustizia del governo Meloni. Chi vota Sì conferma la legge e le modifiche, chi vota No lascia tutto com’è. In provincia saranno chiamati alle urne circa 295mila elettori (su 390mila abitanti).
Le novità: separazione delle carriere, due Cms e una corte disciplinare
La riforma introduce la cosiddetta separazione delle carriere per i magistrati: concorsi di ammissione diversi e diverse norme interne per i magistrati inquirenti, cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini, e quelli giudicanti, cioè i giudici che emettono le sentenze. Altre importanti modifiche della legge Nordio riguardano il Consiglio superiore della magistratura (Csm), cioè l’organismo di autogoverno della categoria tramite il quale la Costituzione garantisce la sua autonomia e indipendenza in quanto terzo potere dello Stato, quello giurisdizionale. La riforma sdoppia anche in questo caso le funzioni, creando un Csm per ciascuna delle due carriere, e introduce inoltre una Alta corte disciplinare, che dovrà giudicare sugli illeciti di entrambe le magistrature definendo le relative sanzioni.
Come si passa da giudice a pm e viceversa
Oggi c’è un canale unico per accedere alla magistratura professionale. Occorre superare un concorso pubblico, bandito periodicamente dal ministero della Giustizia; i vincitori devono poi svolgere un tirocinio di 18 mesi, al termine del quale il Csm esprime il giudizio di idoneità.
Per i magistrati in servizio è da sempre previsto che possano passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. La disciplina è contenuta in un decreto legislativo del 2006 modificato dalla riforma Cartabia nel 2022.
Ora un magistrato può di norma chiedere il cambio di funzioni una sola volta nel corso della carriera ed entro sei anni da quando matura per la prima volta la legittimazione al passaggio.
Quasi novemila magistrati in Italia, lo 0,5 percento cambia funzione
In base ai dati forniti del Csm, in Italia dal 2006 al 2024 i passaggi di funzione sono stati in media 46 all’anno. Nei dieci anni tra il 2015 e il 2024 sono stati in totale 362. In particolare, nel 2024, su 8.817 magistrati in servizio al 31 dicembre (6.621 giudicanti e 2.196 inquirenti), sono stati 42 i passaggi (0,48 percento dell’organico); numero comunque più elevato rispetto a quelli registrati negli anni immediatamente precedenti: 34 nel 2023, 25 nel 2022, 31 nel 2021 e 25 nel 2020.
Il sorteggio per comporre i nuovi Csm
Della legge Nordio è significativa la modifica del Csm. Attualmente è composto da 33 membri e presieduto dal presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri 30 componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (e sono i cosiddetti 20 membri togati) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (i cosiddetti 10 membri laici).
Con la riforma rimarrebbero invariati i componenti di diritto (il presidente della Repubblica presiederebbe entrambi, il primo presidente della Cassazione farebbe parte del Csm giudicante e il procuratore generale della Cassazione del Csm requirente). E rimarrebbe invariata anche la proporzione numerica tra componenti laici e componenti togati.
Cambierebbe il metodo di elezione perché verrebbe introdotto un sistema di sorteggio. Un terzo dei componenti sarebbe estratto a sorte da un elenco, stabilito dal Parlamento in seduta comune, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Due terzi estratti a sorte tra magistrati giudicanti e i magistrati requirenti. La legge Nordio non individua l’organo a cui attribuire il potere di sorteggio. Si rinvia a una futura legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.
I due nuovi Csm avrebbero le stesse competenze dell’attuale in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
Le “correnti”
Il meccanismo del sorteggio viene promosso dai sostenitori della riforma come lo strumento che potrà limitare il peso delle cosiddette “correnti”, cioè i gruppi associativi interni all’Associazione nazionale magistrati (Anm) che non ha potere di contrattazione ma è una sorta di sindacato dei magistrati italiani. Come spiega il quotidiano Domani, la riforma non tocca l’esistenza delle correnti (i progressisti di Magistratura democratica e Area; i centristi di Unicost e i conservatori di Magistratura indipendente) ma il sorteggio impedisce che i gruppi si organizzino in liste alle elezioni del Csm e che grazie a questo coordinamento vengano eletti rappresentanti così scelti, come è oggi.
Attualmente, infatti, il Csm è composto da 7 togati di Mi; 6 di Area; 4 di Unicost; 1 di Md e 2 che non aderiscono a nessun gruppo.
Nasce un’alta corte unica per le questioni disciplinari
Rispetto all’attuale Csm, però, i due nuovi Csm perderebbero la potestà disciplinare: non potranno più giudicare pm e giudici sulla base delle norme e della deontologia. Questo potere disciplinare passerebbe infatti a un nuovo organismo.
L’Alta Corte disciplinare, composta da 15 membri: 3 nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio; 3 estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio deciso dal Parlamento in seduta comune; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità; 3 estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Il presidente dell’Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall’elenco formato dal Parlamento.
Sarà una futura legge ordinaria a determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell’Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
I costi
La riforma crea due nuovi organi (il secondo Consiglio superiore e l’Alta corte per il disciplinare) e quindi avrà un aumento di costi. Attualmente – tra funzionamento e indennità per i membri – il Csm ha uno stanziamento annuo di 32,5 milioni di euro. «È ipotizzabile – scrive sempre il quotidiano Domani – che con la riforma la spesa complessiva lieviti intorno agli 80 milioni di euro».
Lo schieramento dei partiti
Il referendum di marzo è anche una battaglia politica che contrappone maggioranza di governo e opposizione.
Tutti i partiti di centrodestra che sostengono il governo sono a favore del Sì per la conferma della riforma. Per Fratelli d’Italia la riforma dice basta all’applicazione ideologica delle leggi da parte dei giudici. Giorgia Meloni ha più volte assicurato che non si dimetterà in caso di bocciatura alle urne. Per Forza Italia è una battaglia storica ispirata da Silvio Berlusconi. Per la Lega «è un’occasione per i magistrati perbene liberi da correnti». Noi Moderati la considera un rafforzamento delle garanzie, dell’autonomia e della credibilità del sistema giudiziario. Sul fronte delle opposizioni c’è una sostanziale convergenza sul no, tranne Azione e Più Europa.
Pd, M5s e Avs spingono per la bocciatura affermando che le esigenze della giustizia riguardano le condizioni delle carceri e del personale del sistema giudiziario. Dentro al Pd però esiste qualche voce a favore.
Italia Viva lascia libertà di coscienza ai suoi iscritti. Azione e Più Europa apprezzano la separazione delle carriere.
Chi può chiedere la consultazione del popolo
La Costituzione italiana prevede che l’iter di approvazione delle leggi di modifica della Costituzione stessa segua il cosiddetto procedimento aggravato. Serve una doppia deliberazione in ciascuna Camera del Parlamento (con un intervallo di almeno tre mesi e approvazione a maggioranza assoluta in seconda lettura) e un referendum confermativo qualora non sia stata raggiunta la maggioranza di tue terzi.
Il referendum popolare può essere richiesto da almeno mezzo milione di cittadini, oppure da cinque consigli regionali oppure da un quinto dei membri di ciascuna Camera. Non c’è quorum: il voto è valido qualunque sia l’affluenza.
Fino al 1970, anno di entrata in vigore della legge di attuazione del referendum nel suo complesso, le leggi di rango costituzionale potevano essere approvate solo con maggioranza dei due terzi. Successivamente al 1970 si sono svolti quattro referendum costituzionali (a marzo ci sarà il quinto).
Negli altri casi in cui non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle assemblee, non è stata presentata la richiesta di consultazione popolare.
La richiesta di referendum costituzionale è stata presentata per la prima volta nel 2001 in relazione alla legge di revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione, e tale legge costituzionale è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Nel 2006 è stata poi sottoposta a referendum una legge di revisione relativa all’intera Parte seconda della Costituzione, ma stavolta la maggioranza si è espressa in senso contrario all’approvazione.
Nel 2016 il popolo ha respinto un’altra legge di revisione sempre rivolta a modificare un gran numero di disposizioni relative alla Parte seconda della Costituzionale. Nel 2020 e venne approvata la riduzione del numero dei parlamentari.



