Nuovo provvedimento del Comune di Ravenna per regolamentare in particolare gli accessi agli specchi d’acqua
Le disposizioni sono quindi in larga parte legate a provvedimenti nazionali e regionali.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso a servizi pubblici e privati, attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti.
PINETE
Sono chiusi gli spazi adibiti a grigliate e pranzi al sacco situati nelle aree pinetali comunali (Pinete di San Vitale e Pineta di Classe); nelle suddette aree è consentito l’accesso a piedi o in bicicletta purché in forma individuale. È sempre consentito l’accompagnamento di minori e persone non autosufficienti, o la presenza di conviventi. Sono vietate ovunque all’interno delle pinete e dei parchi grigliate, pic-nic e attività analoghe. Possono essere utilizzate le aree di sosta e parcheggio autorizzate nelle modalità e orari previsti dal Regolamento Comunale delle Pinete di Classe e San Vitale, il quale prevede in ogni caso la chiusura delle suddette Pinete a far data dal lunedì successivo alla seconda domenica di maggio.
CAPANNI DA PESCA
È consentito l’accesso ai capanni da pesca, per attività di pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale, o in compagnia di conviventi.
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
Nei parchi e giardini Pubblici è consentito l’utilizzo di panchine e tavoli, purché l’utilizzo avvenga singolarmente o insieme a persone conviventi e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l’utilizzo simultaneo da parte di minori o di persone non autosufficienti e del loro accompagnatore.
AREE DI SGAMBAMENTO CANI POSTE NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI
È consentito l’utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e nelle aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta con eventuali conviventi; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell’area, il fruitore non può utilizzare l’area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi.
SPECCHI D’ACQUA
È consentito l’accesso agli specchi d’acqua (a titolo di esempio, mare, fiumi, laghetti, etc.), anche attraverso spiagge e circoli nautici velici, e similari per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, nuoto, etc…). Le suddette attività devono essere svolte singolarmente, o in compagnia di conviventi, o come accompagnatore di minori o persone non autosufficienti.
USCITE IN MARE
È consentita l’uscita in mare dalle aree in concessione in ambito portuale, dai porti turistici (darsene comprese) e dai circoli sportivi, per svolgere attività da diporto (quali ad esempio vela; pesca; diporto nautico; moto d’acqua in due solo in caso di persone conviventi; etc…) nel rispetto della normativa di settore e delle Ordinanze della competente Capitaneria di Porto. In barca a vela o a motore è consentito uscire o con i propri conviventi, o in caso di persone non conviventi non è ammessa la presenza di più di due persone.
PESCA SPORTIVA
È consentita la pesca sportiva nei bacini naturali o artificiali, nel rispetto del distanziamento, è altresì consentita la pesca dalla spiaggia.
Il Comune ricorda che «fatta eccezione per le necessità di accesso al mare nei casi sopra citati, sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia, ai sensi dell’ordinanza regionale del 30 aprile. Sulle spiagge non possono essere svolte attività sportive o motorie diverse da quelle previste dalla presente ordinanza».
L’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
È vietato l’accesso al pubblico alle dighe foranee ed ai moli guardiani del porto di Ravenna come disposto con Ordinanza n. 06/2020 dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna; l’accesso è consentito per attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni, nelle modalità stabilite dalla suddetta Ordinanza.
Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio del 26 aprile e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia – Romagna del 6 maggio, nei parchi e giardini pubblici, fermo restando quanto previsto da norme e regolamenti specifici: è consentito esclusivamente fare attività sportiva o motoria, comprese passeggiate con cani al guinzaglio nelle aree in cui è consentito, utilizzando la sentieristica ove esistente; le attività suddette devono essere svolte da soli o in compagnia di conviventi; possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti; devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate; sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini; è vietata ogni forma di assembramento.