Cosa c’è di vero e di falso nei tanti luoghi comuni sulla giustizia italiana? Perché si può essere arrestati ed essere liberi il giorno dopo? Davvero i giudici rovinano il lavoro delle forze dell’ordine rimettendo in libertà i criminali? Perché si può essere condannati ma non si va in carcere? Queste e tante altre domande sul sistema giudiziario spesso accendono il dibattito, non solo quello da bar ma anche nei salotti tv o nelle sedi istituzionali. Abbiamo provato a chiarire un po’ di dubbi “della pancia” parlando con Elena Valentini, professoressa associata di Procedura penale al dipartimento di Scienze giuridiche di Ravenna.
Professoressa, l’opinione pubblica resta particolarmente colpita quando la cronaca nera riporta episodi in cui gli autori erano già stati arrestati. La reazione più comune è il convincimento che le forze dell’ordine facciano il loro dovere e i giudici rimettano in libertà i delinquenti.
«La questione è oltremodo attuale, poiché esprime un luogo comune molto diffuso sui giudici: talmente diffuso e talmente in grado di fare presa sull’opinione pubblica da essere stato utilizzato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa rilasciata all’inizio dell’anno.
Il punto di partenza deve essere la distinzione tra pena, custodia cautelare e arresto.
La pena è quella che si applica solo all’esito del processo, e dunque solo dopo che la sentenza di condanna è diventata irrevocabile, una volta esauriti i tre gradi di giudizio previsti dall’ordinamento.
L’arresto opera invece all’inizio del procedimento, quando la polizia coglie una persona in flagranza, e cioè nell’atto di compiere un delitto di una certa gravità, o comunque subito dopo, mentre si sta dando alla fuga. L’arresto viene comunemente definito come misura precautelare: la pronta cattura dell’indagato da parte della polizia serve infatti a consentire l’applicazione della custodia in carcere, che potrà essere disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Tuttavia, non è detto che un arresto operato dalla polizia sia sempre seguito dall’applicazione della custodia in carcere, le cui condizioni applicative non coincidono con quelle che legittimano l’arresto.
Le misure cautelari presuppongono infatti la sussistenza non solo di gravi indizi di colpevolezza, ma anche di almeno una fra queste esigenze cautelari: il pericolo di inquinamento delle prove, il rischio di fuga, il pericolo di commissione di reati dellastessa specie e con un certo grado di gravità.
In mancanza di uno di questi tre rischi, le misure cautelari non possono trovare applicazione. Ciò spiega come talvolta l’arresto possa non essere seguito dalla custodia in carcere. Non solo: tale specifica misura cautelare può essere applicata solo se si procede per un delitto punito con una pena massima non inferiore a cinque anni».
Che valutazioni fa il giudice per applicare o meno una misura cautelare?
«Può accadere che il giudice escluda la sussistenza delle tre esigenze cautelari, o comunque non ne ravvisi un’intensità tale da giustificare l’applicazione della custodia in carcere. Le ragioni possono essere le più varie. Nel momento in cui valuta i rischi cautelari, il giudice ancora non applica una pena, ma svolge una prognosi sul futuro comportamento della persona. Tale tipo di valutazione è di per sé altamente discrezionale, si svolge in condizioni di urgenza e sulla base di elementi probatori non ancora vagliate nel processo. In generale, non si dovrebbe mai dimenticare che l’imputato è considerato innocente fino alla sentenza definitiva di condanna, e che la custodia in carcere dovrebbe costituire l’eccezione.
Nonostante ciò, in Italia sono molti gli indagati a finire dietro le sbarre. Ma i media tendono a stigmatizzare il fenomeno opposto: infatti, fanno notizia e finiscono sui giornali quasi solo i casi in cui la prognosi del giudice si è rivelata ex post erronea e troppo generosa rispetto alla capacità di auto-contenimento dell’indagato».
La necessità di uno dei tre rischi per applicare il carcere prima della sentenza definitiva vale anche nei casi in cui in appello arriva una condanna che ribalta un’assoluzione in primo grado?
«Vale sempre lo stesso principio: la pena può essere scontata solo una volta che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile. E dunque una volta definito non solo il primo grado di giudizio, ma anche quelli, eventuali, dell’appello e della cassazione. Quando l’imputato è ristretto in carcere o anche solo agli arresti domiciliari prima che la condanna sia definitiva, lo è perché il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare la custodia».
Gli accusati di omicidio molto spesso trascorrono il tempo delle indagini e del processo in custodia. Per loro esiste sempre almeno una di quelle tre condizioni?
«Come abbiamo detto, l’opinione pubblica tende erroneamente a sovrapporre la custodia cautelare alla pena. Questo fenomeno, e le connesse aspettative della collettività, finiscono inevitabilmente per condizionare il giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, in particolare per quanto riguarda la verifica del rischio di reiterazione del reato. Per i delitti meno esposti mediaticamente, la pressione è senz’altro meno incisiva. Quanto al rischio di fuga, nel caso di delitti molto gravi esso tende ad essere considerato più concreto man mano che ci si avvicina alla definitività della sentenza».
Quando l’arrestato o imputato è straniero, magari da poco in Italia, non è inevitabile che ci sia un pericolo di fuga?
«La precarietà abitativa e la situazione di irregolarità sul territorio non possono, da soli, fondare una valutazione di sussistenza del rischio di fuga. Lo stesso vale per la presenza di legami familiari nel Paese d’origine, che potrebbe agevolare una fuga all’estero. Tuttavia, è innegabile come tutti questi elementi possano incidere, e anche molto significativamente, sulla valutazione del pericolo di fuga. Le condizioni di vita in cui spesso versa uno straniero irregolare possono poi assumere rilevanza anche per considerare il pericolo di reiterazione del reato, specie quando allo stato di clandestino corrisponde l’impossibilità di dimostrare di avere un lavoro regolare (e non in nero). Una persona che non è in grado di documentare un lavoro regolare non riesce neppure ad esibire di avere mezzi leciti di sussistenza: proprio per questo, essa viene spesso considerata più incline a delinquere».
Un reato commesso da qualcuno che era già stato arrestato e non trattenuto in carcere lascia la sensazione di un sistema che gira a vuoto…
«Tale fenomeno si verifica solo per reati di gravità medio-bassa. In generale, non si può sottovalutare l’effetto criminogeno del carcere, che vale per tutti: per chi entra in cella per la prima volta a 50 anni, ma ancora di più per i giovani. Bisogna assolutamente scongiurare il rischio che il carcere diventi il vivaio della criminalità. Anche per questo, è doveroso che il giudice mostri una certa fiducia nei confronti di un giovane. È lo stesso motivo per cui in casi di pene non particolarmente elevate si dovrebbe privilegiare l’espiazione fuori dal carcere con le cosiddette misure alternative. Purtroppo, fa notizia solo colui che torna a delinquere, ma non colui che, dopo essere stato rimesso in libertà, si astiene da ulteriori reati».
In caso di condanna, dalla pena viene sottratto il tempo eventualmente passato in custodia cautelare?
«Sì, tale meccanismo viene chiamato “scomputo del presofferto”. Per questo non sono così rari i casi in cui una persona viene condannata ma non entra in carcere se ha già trascorso un periodo in custodia».
Ci sono poi i casi in cui la condanna arriva, ma non viene eseguita perché a intervenire è la sospensione condizionale. E il cittadino si infuria…
«Nel caso di una condanna non superiore a due anni, e se la persona condannata non ha precedenti ostativi o appare meritevole di fiducia, il giudice può decidere di sospendere l’esecuzione della pena per un certo periodo, in cui il condannato non deve commettere altri reati. Non è un automatismo, è una decisione del giudice sul singolo caso. La decisione si basa su una valutazione complessiva del caso e della personalità del condannato. Se durante il periodo di prova il condannato si comporta correttamente, la pena non viene eseguita; in caso contrario, la sospensione verrà revocata.
Se il giudice lo ritiene, le pene sospese possono essere cumulate, e, fino a quando il cumulo non raggiunge i due anni, non si esegue la pena. Il principio, anche qui, è quello di cercare di portare meno gente possibile a vivere un’esperienza traumatica come il carcere».
Cos’è la recidiva e quando interviene?
«La recidiva è una circostanza aggravante che incide sulla quantificazione della pena: al momento della sentenza la pena è più alta se il condannato ha già commesso altri reati, anche a prescindere dall’intervallo di tempo trascorso. Esistono varie ipotesi di recidiva. Quella semplice si ha quando viene commesso un reato che non ha attinenza con quello precedente e l’aumento è fino a un terzo della pena. Quella reiterata, che subentra dal terzo reato, può comportare un aumento di pena fino a due terzi. Cioè una pena di un anno può trasformarsi in un anno e otto mesi».
C’è la convinzione che in carcere si vada poco perché si possa facilmente beneficiare di misure alternative.
«È provato che le misure alternative alla detenzione costituiscono uno degli strumenti più efficaci per scongiurare il rischio di recidiva. La loro applicazione, dunque, non solo risponde a un principio di umanità, ma ha ricadute assolutamente positive in primis per la società.
L’affidamento in prova ai servizi sociali è forse la misura più rilevante sul piano empirico, e di regola può essere concessa in relazione alle condanne fino a quattro anni. La decisione di concedere l’affidamento in prova spetta al tribunale di sorveglianza. Nel caso di processi con forte esposizione mediatica, al momento di decidere se accordare tale misura non si può escludere che i giudici possano risentire del giustizialismo diffuso nell’opinione pubblica».
Una condanna all’ergastolo equivale davvero a restare in carcere tutta la vita? Più in generale, come sono regolate la semilibertà e la libertà condizionale?
«In Italia l’ergastolo non è una pena fittizia: abbiamo circa 1.800-2.000 ergastolani su 60mila detenuti, con un trend delle sentenze che applicano il “fine pena mai” in leggero aumento (di circa l’1 percento all’anno). In generale, dire che chi prende l’ergastolo esce dopo pochi anni è falso: nel sistema italiano molti ergastolani restano in carcere anche più di cinquant’anni.
La semilibertà, che prevede la possibilità di uscire dal carcere ogni giorno per recarsi al lavoro (o per svolgere altre attività rieducative), si può ottenere una volta espiata metà della pena. Per l’ergastolo la soglia da raggiungere è indicata convenzionalmente in 20 anni.
La libertà condizionale è invece un istituto che consente al condannato, dopo aver scontato una cospicua parte della pena e dato prova di sicuro ravvedimento, di essere ammesso alla libertà prima della fine della pena, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni per un periodo di prova. Se le condizioni vengono rispettate, la pena si considera estinta; in caso contrario, il beneficio è revocato.
Infine, la libertà anticipata è legata alla partecipazione all’opera di rieducazione: si può beneficiare di uno sconto di pena di 45 giorni ogni 6 mesi espiati».
È vero che le pene del nostro sistema giudiziario sono stroppo leggere?
«In generale, la tendenza da parte della legge è piuttosto quella di aumentare le pene, e certamente non di diminuirle. In particolare, ad ogni emergenza securitaria il legislatore interviene ampliando l’area del penalmente rilevante istituendo nuovi reati, oppure aumentando il quantum di pena applicabile rispetto a reati già previsti dall’ordinamento. Si tratta di un fenomeno ampiamente denunciato, e che può essere osservato anche solo considerando la grande frequenza con la quale vengono varati i cosiddetti decreti o pacchetti sicurezza. In proposito, bisogna anche specificare che questo estremo rigore punitivo è più facilmente riservato alla criminalità di strada; quantomeno nell’ultimo periodo, esso non viene viceversa riservato anche alla criminalità dei cosiddetti colletti bianchi».
Come valuta il recente pacchetto sicurezza approvato dal centrodestra?
«Il “decreto sicurezza” appena varato sposta in modo sensibile l’asse del sistema verso la prevenzione e l’ampliamento dei poteri di intervento, incidendo su diritti fondamentali come la libertà personale e la libertà di manifestazione. Tra le novità c’è il fermo preventivo fino a dodici ore, cioè la possibilità da parte delle forze dell’ordine di trattenere le persone sospette nelle ore precedenti alle manifestazioni ritenute a rischio, così da evitare in via preventiva che ci siano scontri. Invece, l’idea originaria di introdurre il cosiddetto “scudo penale” per le forze dell’ordine è stata opportunamente rivisitata. Tuttavia, per quanto la sua fisionomia sia stata edulcorata rispetto al progetto iniziale, la previsione di una disciplina differenziata per la trattazione delle notizie di reato a carico degli agenti di polizia rischia comunque di incrinare il principio di eguaglianza davanti alla legge».
Aumentare reati e pene è il modo giusto di affrontare la necessità di sicurezza?
«Mi ricollego a quanto detto prima rispetto all’importanza delle pene alternative, come pure delle misure risocializzanti in carcere, che tuttavia riescono a raggiungere solo una modesta porzione dei detenuti a causa delle condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il diritto al lavoro e il diritto allo studio, come pure il diritto all’affettività, dovrebbero essere tutelati in modo molto più robusto. Non solo per il benessere dei detenuti, ma anche per quello della società che dovrà riaccoglierli una volta che questi abbiano scontato la pena».
L’inasprimento delle pene non ha un effetto deterrente?
«L’efficacia deterrente è limitata se non è accompagnata da un aumento della certezza e della rapidità della sanzione; è semmai la probabilità di essere puniti, più che la gravità della pena, a incidere sui comportamenti».
Ha parlato di sovraffollamento. Eppure si sente dire “in carcere hanno anche la tv, è come stare in albergo”.
«Quello da lei così efficacemente sintetizzato è uno dei luoghi comuni più odiosi in materia di giustizia penale. Le condizioni in cui versano le carceri italiane sono allarmanti, e sono state più volte stigmatizzate da importanti organismi internazionali. Basti pensare, tra le altre cose, che nel 2013 la Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione sistematica dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che punisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, a causa delle condizioni degli istituti di pena del nostro Paese e delle condizioni di sovraffollamento in cui i nostri detenuti sono costretti a trascorrere il loro tempo in carcere.
A distanza di 13 anni da quella storica sentenza, la situazione non è affatto migliorata. Così come è tragicamente dimostrato anche dall’elevato numero di persone che si tolgono la vita in carcere. Questa dovrebbe essere la reale emergenza, mentre purtroppo il dibattito in materia di giustizia penale è allo stato monopolizzato dal referendum sulla cosiddetta separazione delle carriere».
Quando un reato vede protagonista uno straniero, c’è la convinzione che avvenga perché in Italia le pene sono più lievi rispetto al Paese di origine. “Se lo facessimo noi al loro Paese…”
«Rispetto all’Italia e agli ordinamenti europei, in cui ad esempio la pena di morte è abolita e il sistema penale è fondato su codici moderni di ispirazione liberale, in numerosi Paesi la pena capitale è ancora prevista e applicata, e in alcuni casi è affiancata da punizioni corporali. Ciò detto, le ragioni che spingono persone provenienti da aree in cui le condizioni di vita sono più precarie rispetto a quelle del nostro Paese non possono certamente essere ricondotte alla volontà di queste persone di venire in Italia e in Europa per delinquere con maggior tranquillità. Le ragioni alla base delle alte percentuali di stranieri in carcere sono evidentemente altre. In tal senso, rileva non solo la loro condizione di marginalità sociale ed economica, che può più facilmente spingerli a commettere reati, ma soprattutto il fatto che gli stranieri irregolari riescono ad accedere a misure come gli arresti o la detenzione domiciliari molto più difficilmente, perché spesso non dispongono di un’abitazione. Da questo punto di vista, la legislazione in materia di immigrazione andrebbe modificata in senso meno punitivo, in particolare (anche se non solo) rispetto a persone che non è possibile rimpatriare. Queste persone sono spesso condannate a vivere sul nostro territorio in condizioni di clandestinità che le portano a sostenere un’ampia economia in nero e a divenire preda della criminalità organizzata, o, comunque, a vivere di espedienti oltre la legalità. Su questi fenomeni incide sicuramente anche la miope restrizione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo».
E arriviamo alla questione annosa della giustizia: com’è possibile che ci vogliano così tanti anni per arrivare a un verdetto definitivo?
«Rispetto agli altri Paesi, l’Italia è uno dei fanalini di coda quanto a durata media dei processi penali. L’irragionevole durata dei processi affligge infatti tanto la giustizia civile quanto quella penale. La questione nasce dalla impietosa sproporzione tra risorse e processi da celebrare. Sicuramente, la tendenza ad ampliare l’area del penalmente rilevante, e dunque a inserire nuovi reati, finisce per aumentare la mole dei processi da trattare. È un circolo vizioso. Negli anni, il legislatore ha cercato di introdurre strumenti deflattivi, ampliando l’ambito operativo di procedimenti speciali come patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, e introducendo altresì la sospensione del procedimento con messa alla prova (confinato a procedimenti per reati non particolarmente gravi).
Questi riti speciali hanno tutti natura premiale, poiché lo Stato concede benefici all’imputato che li sceglie in alternativa al giudizio ordinario, prevedendo una sorta di ricompensa in termini di sconto sulla pena per chi rinuncia al dibattimento. Tuttavia, la prospettiva della possibilità di lucrare la prescrizione del reato ha per lunghi anni impedito a queste procedure speciali di decollare pienamente sul piano empirico: l’imputato può infatti trovarli poco allettanti se pensa di poter ottenere un proscioglimento per prescrizione grazie ai tempi lunghi del giudizio ordinario.
Nell’ultimo periodo, soprattutto grazie alla sospensione del procedimento con messa alla prova, lo scenario è parzialmente cambiato: questo rito ha infatti dato buona prova di sé, contribuendo a ridurre il numero complessivo dei processi ordinari. Negli anni, soprattutto negli ultimi dieci, svariate riforme hanno anche circoscritto la possibilità di proporre appello, quantomeno in relazione a sentenze concernenti i reati meno gravi. Queste riforme, come pure altri interventi, cominciano a mostrare i propri risultati, sia pure in modo non omogeneo sul territorio nazionale. Ad oggi, il giudizio di cassazione ha visto i propri tempi medi ridursi in modo significativo. L’arretrato delle corti d’appello rimane invece tuttora molto consistente».
L'aula della corte d'assise in tribunale a Ravenna



