La coop riteneva superato il periodo di comporto che non consente il licenziamento. Rimborso anche delle spese legali
In buona sostanza, spiega Katia Tondini della Filcams, il contratto di ogni categoria prevede un periodo di comporto: è il tempo massimo di malattia che un lavoratore può chiedere, superato quel periodo arriva il licenziamento. Chi avesse ancora problemi di salute abitualmente ricorre all’aspettativa non retribuita che viene richiesta a ridosso della scadenza del comporto: può durare al massimo quattro mesi a seconda dei certificati medici presentati e l’azienda non retribuisce il lavoratore ma il posto di lavoro rimane. È qui che si innesca la situazione appena ricordata.
I fatti risalgono alla scorso 16 agosto quando la dipendente della Copura venne licenziata per superamento del periodo di comporto e, con successiva delibera della cooperativa, esclusa anche da socia dell’azienda, malgrado avesse fatto una richiesta di aspettativa non retribuita legata alla malattia sofferta. La donna non si è arresa e ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché l’esclusione da socia.
La Filcams-Cgil sottolinea che «l’aspettativa non retribuita legata alla malattia è una tutela irrinunciabile del lavoratore, un suo diritto, e permette ai lavoratori meno fortunati di avere un ulteriore periodo, individuato dalla contrattazione collettiva, per rimettersi in salute e rientrare nel loro posto di lavoro».