Sullo sfondo dell’indagine della polizia sul reparto di Malattie infettive c’è il quadro di leggi che regolano la gestione dell’immigrazione. Proviamo a chiarire i concetti principali.
La detenzione amministrativa
È la condizione di privazione della libertà personale riservata ai cittadini stranieri provenienti da Paesi non Ue e non in regola con le norme di soggiorno. I presupposti sono indicati da un decreto legislativo del 1998, il cosiddetto “Testo Unico Immigrazione”. Si tratta di persone in condizione di irregolarità del soggiorno, persone che non hanno mai chiesto o ottenuto un regolare permesso di soggiorno o alle quali il permesso di soggiorno è stato revocato o è scaduto – spesso per motivi scollegati dalla propria volontà e responsabilità, ma dovuti alle strettoie burocratiche dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione – e non c’erano i presupposti per rinnovarlo.
Decreto di espulsione
Al cittadino extra comunitario senza un regolare permesso di soggiorno viene notificato un provvedimento firmato dal prefetto che si chiama decreto di espulsione dallo Stato. Se non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, allora il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario nel Cpr, centro di permanenza per i rimpatri, più vicino. Il provvedimento del questore deve essere trasmesso entro 48 ore al giudice di pace per la convalida e viene quasi sempre convalidato. In poche parole, la detenzione amministrativa è lo strumento per eseguire l’espulsione dal territorio nazionale tutte le volte in cui non possa essere eseguito immediatamente l’allontanamento del cittadino straniero.
I Cpr creati dalla legge Minniti-Orlando (centrosinistra)
Le strutture per la detenzione amministrativa in attesa che venga eseguito un provvedimento di espulsione. Introdotti nel 1995 con il decreto legge Dini (centrodestra) e poi ufficialmente istituiti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano (centrosinistra) come Cpt (centri di permanenza temporanea), nel 2002, con l’approvazione della legge Bossi-Fini (centrodestra), vennero rinominati Cie (centri di identificazione ed espulsione) e nel 2017 con la legge Minniti-Orlando (centrosinistra) si è arrivati alla definizione attuale. In Italia esistono attualmente dieci Cpr, per un totale di circa 1.300 posti, situati a Milano, Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Ponte Galeria (Roma), Palazzo San Gervasio (Potenza), Macomer (Nuoro), Brindisi, Bari, Trapani, Caltanissetta e Torino. Formalmente non sono prigioni, ma hanno più o meno la stessa struttura e lo stesso regime di cattività: non si possono ricevere visite e, tranne alcune eccezioni, non c’è modo di comunicare con l’esterno. Dal momento che la permanenza dovrebbe essere temporanea, non esistono percorsi educativi e ricreativi.
Detenuti (anche) senza reati
Tra chi è trattenuto nei Cpr possono esserci anche persone accusate di reati, ma l’ordinamento ammette che anche persone incensurate, che non hanno mai commesso reati, possano essere destinatarie di un decreto di espulsione e possano finire nel circuito. Il trattenimento nei Cpr è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di particolare allarme sociale come la violenza sessuale nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione.
Visita medica preventiva
La direttiva Lamorgese del 2022 stabilisce i criteri per l’organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri. All’articolo 3 stabilisce che “lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma dal medico della Asl o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore, anche in ore notturne, volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette”. Il medico che certifi ca l’idoneità o la non idoneità al trattenimento compie un atto medico nell’ambito della propria discrezionalità tecnico-sanitaria.
Nel 2024 quasi seimila ingressi nei Cpr
A gennaio è stato pubblicato un rapporto sui Cpr elaborato dal Tavolo asilo e immigrazione (Tai), la principale coalizione italiana di oltre 20 organizzazioni impegnata nella difesa dei diritti dei migranti e nell’accoglienza. Nel 2024 sono state 5.891 le persone in ingresso nei Cpr italiani, di cui 1.251 (il 21,2 percento) provenienti dal carcere e 2.565 (il 43,5) richiedenti asilo. Nel 2024 il 41,8 percento delle persone transitate nei centri di detenzione è stato rimpatriato. Se si considera invece l’incidenza dei rimpatri effettuati attraverso i centri di detenzione sul totale dei provvedimenti di allontanamento adottati nel periodo 2011-2024 la media è del 9,9 percento. Nel 2024 il dato registrato è del 10,4, in calo rispetto all’anno precedente (10,5).
Gestori privati for-profit
I Cpr sono gestiti da enti privati (cooperative o consorzi, in gran parte soggetti dichiaratamente for-profit) selezionati tramite bandi pubblici indetti dalle prefetture. La vigilanza esterna e la sicurezza sono affidate alle forze dell’ordine. Attualmente sono sei i gestori dei dieci Cpr italiani.
I costi
Lo stesso rapporto del Tai, citando dati elaborati da Actionaid con l’Università di Bari, riporta i costi del sistema Cpr in Italia: nel 2024 sono serviti 19,6 milioni di euro, di cui 8,3 per manutenzioni e 11 per la gestione. Nel 2023 il costo era stato 17,4 milioni. Nel 2022 era stato 19,5.
Tre vie per uscire da un Cpr
Tre le possibilità di uscita: per essere imbarcati su un aereo ed essere rimpatriati, oppure perché è venuto meno il presupposto giuridico del trattenimento se nel frattempo il cittadino straniero si è regolarizzato, oppure perché scade il termine massimo di trattenimento che nel 2023 è stato portato a 18 mesi.
Il sistema fuori dall’Italia
Il sistema della detenzione amministrativa è diffuso in quasi tutti i Paesi europei e risponde alle politiche di contenimento dei flussi migratori.



