Vaccino obbligatorio per sanitari. Ausl Romagna: rischiano la sospensione 2 su 10

I dati delle tre province romagnole: in media vaccinato il 75 percento degli operatori

Infermiere CovidTra le novità del nuovo decreto anti Covid in vigore dal 7 aprile c’è anche l’obbligo vaccinale per “tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”.

La vaccinazione – si legge nel testo del decreto – “costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.

Per quanto riguarda i dipendenti dell’Ausl Romagna (non è stato possibile al momento avere il dato suddiviso per provincia) sono ancora (dati aggiornati al 28 marzo) più di 5mila gli operatori sanitari di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini che non sono stati vaccinati, di cui 1.361 risultati positivi al Covid e quindi potenzialmente immuni e a cui il vaccino non è stato prescritto. Ne restano invece 3.767 che hanno finora deciso di non vaccinarsi.

A registrare la percentuale più alta di adesione è la categoria dei medici, vaccinata all’83 percento, seguiti da farmacisti-biologi-psicologi e dai dirigenti Ausl con l’80 percento e gli infermieri con il 76,8 percento.

In media, considerando anche amministrativi e tecnici, si è vaccinato il 75 percento del personale sanitario dell’Ausl Romagna. Percentuale che sale all’81,6 percento considerando i dipendenti risultati positivi. Il 18,4 percento, invece, rischia quindi la sospensione.

In caso di accertata mancata vaccinazione, il decreto prevede infatti “la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente”.

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