Vaccini, il Tar non sospende la legge regionale sull’obbligo per iscriversi a scuola

La norma riguarda nidi e servizi per l’infazione da zero a tre anni. Il tribunale rinvia al 17 ottobre per il pronunciamento in attesa di una relazione dal ministero. Nel frattempo un decreto legge estende gli obblighi fino a 16 anni: si rischiano sanzioni fino a 7.500 euro per chi non è in regola. Ecco tutte le info

Il tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Emilia-Romagna, di fronte al ricorso presentato da una trentina di famiglie e dal Codacons contrari all’applicazione della legge regionale sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione agli asili nido e ai servizi educativi pubblici e privati 0-3 anni, non ha sospeso la normativa e ha rinviato al prossimo 17 ottobre il pronunciamento.

Il Tar attende ora dal ministero della Salute la relazione sulla divisione di competenze tra ministero stesso, Aifa, Istituto superiore di sanità e Regioni in ordine all’assenza in commercio del solo vaccino monodose antidifterico, relazione richiesta nella seduta del 5 aprile scorso. «Ma dopo la decisione del Governo di estendere l’obbligo vaccinale a livello nazionale – si legge in un comunicato diffuso dalla Regione –, i 4 vaccini resi obbligatori dalla legge regionale sono tutti disponibili nella dose unica esavalente, che contiene anche pertosse e haemophilus influenzae di tipo B».

La legge regionale varata nel novembre 2016 introduce l’obbligo vaccinale (antipolio, antidifterica, antitetanica e antiepatite B) a partire dall’anno scolastico 2017/2018. Ora, con l’approvazione del Piano di prevenzione vaccinale nazionale e l’emanazione del decreto legge del 7 giugno scorso, le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa fra 0 e 16 anni, necessarie per l’iscrizione a scuola, diventano dodici.

Tipo di vaccinazioni e fasce d’età
Ai bambini nati dall’1 gennaio 2017 devono essere somministrate tutte le dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite: le quattro già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite) e anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse, anti-haemophilus influenzae tipo B, anti-meningococcica C, anti-meningococcica B e anti-varicella, previste nel nuovo piano nazionale “Prevenzione vaccinale 2017-2019”.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono invece essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Per i nati dal 2001 al 2004 occorre effettuare, se non si è già provveduto, le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oltre ad anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e anti-haemophilus influenzale tipo B (quelle, cioè, raccomandate dal piano nazionale vaccini 1999-2000).
I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-haemophilus influenzale tipo B, (previsti dal calendario vaccinale incluso nel piano nazionale vaccini 2005-2007).
Infine, i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, sempre in aggiunta alle 4 vaccinazioni già imposte per legge, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-haemophilus influenzae tipo B e l’anti-meningococcica C (previste dal calendario vaccinale incluso nel piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014).

Cosa fare per l’iscrizione
Come ha stabilito lo stesso decreto, i bambini da zero a sei anni non in regola non potranno essere iscritti al nido e alla scuola materna. Per quanto riguarda, invece, l’iscrizione a scuola relativa all’anno scolastico 2017/2018, nella fase quindi di prima applicazione, sono previste specifiche disposizioni transitorie. In mancanza della relativa documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione, potrà essere presentata, entro il 10 settembre 2017, un’autocertificazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl. Nei casi previsti per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia, dovrà essere presentata la relativa documentazione, con l’attestazione del medico curante o del pediatra di libera scelta. Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Cosa succede in caso di mancata vaccinazione
Nel caso in cui il genitore non presenti alla scuola, ai fini dell’iscrizione e della frequenza, la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero o il differimento, i bambini da zero a sei anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole materne, mentre da 6 a 16 anni possono comunque accedere a scuola, ma in questo caso ai genitori saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 7.500 euro, proporzionate alla gravità dell’inadempimento (ad esempio al numero di vaccinazioni omesse).
In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro dieci giorni. La stessa Azienda sanitaria contatterà quindi i genitori per un appuntamento e un eventuale colloquio informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori non si presentano all’appuntamento o non provvedono comunque a far somministrare il vaccino al bambino, la Asl contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo segnalandolo alla procura della Repubblica. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se esistono i presupposti per l’eventuale apertura di un procedimento.

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