Il Comune di Ravenna ha emesso un’ordinanza che vieta “l’utilizzo e lo scoppio di fuochi d’artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele romane e simili artifici pirotecnici” nell’intero territorio comunale in occasione della notte di Capodanno.
Il divieto sarà attivo dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 8 del 1° gennaio.
Sono esclusi dal divieto “soggetti muniti delle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità e chi utilizza prodotti quali piccole fontane, piccoli bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, piccole trottole, piccole girandole e palline luminose”.
«Come Amministrazione – sottolinea il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni – abbiamo ritenuto di predisporre un’ordinanza che intende vietare l’utilizzo di fuochi d’artificio e simili artifici pirotecnici per tutelare non solo persone e animali, ma anche per preservare i monumenti e garantire il loro decoro. Mi appello alla responsabilità di ogni singolo cittadino e cittadina per far sì che queste regole vengano applicate nell’ottica di una maggior tutela della nostra comunità».
Un’ordinanza simile sarà in vigore anche nel comune di Cervia, dove in particolare: “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura. Il divieto è valido per ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e privato, ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi”.
Anche il Comune di Faenza in una nota inviata in questi giorni ricorda il proprio regolamento di polizia urbana, che sancisce chiaramente «il divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi o utilizzare materiali esplodenti, fuochi d’artificio e oggetti similari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica o compromettere l’incolumità dei cittadini. La norma, valida su tutto il territorio comunale e con particolare severità nel centro storico, prevede che ogni violazione, qualora non costituisca reato, perseguibile quindi dal Codice Penale, comporti sanzioni amministrative».



