Vietati l’alcol e il vetro in tutte le aree pedonali e Ztl del centro di Ravenna

Nuova ordinanza del Comune fino a fine giugno. Il divieto non è in vigore negli spazi destinati alla somministrazione

23 12 21 PlanimetriaSarà in vigore da sabato 23 dicembre a domenica 30 giugno 2024 l’ordinanza del Comune di Ravenna che vieta il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, e di alimenti e bevande in genere forniti in bottiglie di vetro o lattine, nonchè l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, nell’ambito dell’area pedonale e nelle zone a traffico limitato permanente (24 ore al giorno) del centro storico di Ravenna, delimitato, esternamente, dalla circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, circonvallazione San Gaetanino, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Darsena, circonvallazione piazza D’Armi, circonvallazione Canale Molinetto, via Renato Serra, via Romolo Ricci, via Molino e circonvallazione al Molino (le strade nelle quali è in vigore il provvedimento sono quelle contraddistinte dai colori azzurro e verde, all’interno del perimetro della “viabilità principale” di colore arancione, nella planimetria qui sopra).

I divieti di consumo non sono in vigore negli spazi destinati alla somministrazione degli esercizi pubblici di somministrazione e, ove dotati e regolarmente allestiti, negli spazi per il consumo sul posto degli esercizi commerciali e delle attività artigianali del settore alimentare.

La decisione, «che punta a prevenire danni al decoro urbano e ambientale e possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone», è stata presa dal Comune sulla scorta di provvedimenti analoghi «che si sono rivelati utili – si legge in una nota inviata alla stampa – a inibire il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero di alimenti e bevande in contenitori potenzialmente atti ad offendere, consentendo il positivo contenimento dei fenomeni che ne avevano resa necessaria l’adozione».

Il provvedimento non interferisce in alcun modo con l’ordinario svolgimento delle attività commerciali, artigianali e della somministrazione che si trovano nell’area interessata.

Le violazioni all’ ordinanza prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro.

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