Negli stradelli dei bagni di tutti i lidi multe da 206 euro per la sosta selvaggia

Il provvedimento già valido a Marina e Punta viene esteso a tutte le località, si può parcheggiare solo negli spazi delimitati. In vigore fino al 27 settembre

637 Stradelli A MarinaFino al 27 settembre negli stradelli e nelle aree appartenenti al demanio marittimo retrostanti gli stabilimenti balneari dei nove lidi ravennati l’accesso e la sosta dei mezzi motorizzati sono consentiti solo ed esclusivamente nelle specifiche zone autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime: per chi parcheggia in divieto di sosta sono previste sanzioni da 206 euro perché si applica il Codice della Navigazione trattandosi di aree demaniali. Trattandosi di Codice della navigazione non è possibile applicare lo sconto del 30 percento previsto in caso di sanzioni emesse sulla base del Codice della strada qualora si paghi entro cinque giorni dalla notifica del verbale.

Le disposizioni erano già state introdotte a Marina di Ravenna (fra il bagno Waimea e il bagno Ai Tamerici) e Punta Marina Terme (fra il Ruvido e il Miramare e dal Miramare al Chaplyn), ora le medesime regole si estendono a Porto Corsini, Marina Romea, Casalborsetti, Lido Adriano, Lido di Dante e Lido di Classe. «La loro applicazione – scrive il Comune – ha prodotto effetti positivi, a tutela delle caratteristiche ambientali delle zone interessate e dell’incolumità delle persone, a salvaguardia del passaggio dei pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso». La nuova ordinanza sarà in vigore ogni anno dal secondo sabato di maggio all’ultima domenica di settembre. Resta inteso che negli altri periodi dell’anno l’accesso e la sosta ai veicoli risultano preclusi.

Le aree valide per il parcheggio devono essere opportunamente segnalate, con appositi cartelli rilasciati dall’ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ravenna, e delimitate a cura dei concessionari al fine di una loro precisa individuazione, prevedendo almeno una postazione per gli utenti diversamente abili, opportunamente segnalata, delimitata con dimensioni minime di 3,20 metri di larghezza e 5 di profondità, posizionata nelle immediate vicinanze dell’accesso allo stabilimento balneare. Tale posto auto deve essere segnalato, a cura e spese del concessionario, con apposito cartello in conformità al codice della strada.

È sempre consentito l’accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche, nonché la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento, purché venga mantenuta la fascia di libero transito degli stradelli di almeno 4 metri e comunque in modo tale da non arrecare ostacolo al passaggio dei mezzi e dei pedoni.

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