Nuova ordinanza regionale: negozi chiusi nei festivi, dalle 15 al bar solo seduti

Regole più stringenti in vigore dal 14 novembre al 3 dicembre per evitare assembramenti e restare zona gialla anziché arancione. Alle elementari e medie non si fa più ginnastica

Polizia Via CavourUna nuova ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, introduce misure ulteriormente restrittive per evitare assembramenti e situazioni a rischio, in particolare nei fine settimana.

Queste le disposizioni in sintesi: mascherina indossata sempre da quando si esce di casa, al massimo una persona per nucleo familiare nei negozi, attività di vendita chiuse nei festivi, nei prefestivi anche tutti i centri commerciali e parchi commerciali, dalle 15 alle 18 consumazioni di cibi e bevande solo da seduti fuori e dentro i locali.

Attività sportiva nelle aree verdi e periferiche, ma non nei centri storici e nei luoghi di affollamento. Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sospese le lezioni di ginnastica, canto e con strumenti a fiato. Farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole le sole eccezioni previste alle chiusure nei festivi e prefestivi.

Di seguito, nel dettaglio, le misure in vigore in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre al prossimo 3 dicembre.

-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa

Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

-Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate

E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

-Consumazione alimenti e bevande
Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.
La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

-Ingresso nei negozi ed esercizi di vendita
Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

-Mercati
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.

-Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

-Consegne a domicilio
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

-Scuole
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

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