I minorenni possono fare apprendistato anche in settori diversi da quello di studio

Il chiarimento del ministero del Lavoro dopo la richiesta di una interpretazione avanzata dalla Regione Emilia-Romagna

Lavoro Cameriere GermaniaIl contratto di apprendistato stagionale può essere utilizzato anche dai minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato. Dopo un confronto con il ministro del Lavoro, la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto il parere positivo che permette ai giovani tra i 15 e i 25 anni d’età di essere assunti con un contratto di apprendistato di primo livello. Il chiarimento ha sciolto il nodo dell’interpretazione restrittiva della norma, in base alla quale ai giovani che stanno seguendo un percorso di istruzione liceale sarebbe stata preclusa la possibilità di avere una prima esperienza di accesso al mercato del lavoro con il contratto di apprendistato.

La Regione ha evidenziato come l’alternanza scuola-lavoro – obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi -, costituisca una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro.

La richiesta di precisazione interpretativa della normativa sollecitata dall’Emilia-Romagna è stata quindi segnalata dal ministero all’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha chiarito che il contratto di apprendistato stagionale può essere stipulato anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è garantita dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro (articolo 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 ). Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

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