Stretta per fermare i contagi. Coinvolte 5 province in regione ma non Ravenna

Il decreto del Governo “confina” Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e, in Romagna, il territorio di Rimini

Zone Rosse Coronavirus

Le aree di contenimento rafforzato, “chiuse” per limitare i contagi da coronavirus, che corrispondono alla regione Lombardia e altre 14 province dell Nord Est del Paese

Dall’8 marzo e fino al 3 aprile, entrano in vigore tutte le misure restrittive disposte dal Governo per decreto indirizzate a contenere la diffusione del coronavirus. Oltre all’intera regione Lombardia, le norme riguardano 14 provincie italiane del Nord Est, dal Piemonte alle Marche, fra cui cinque nell’Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini. Per un totale di oltre 16 milioni di persone residentei.
I provvedimenti prevedono un “giro di vite” per quasi tutte le iniziative pubbliche e private che implicano la concentrazione delle persone, anche all’aperto. In queste zone controllate – denominate anche “aree di contenimento rafforzato” – si fa divieto di entrata e uscita se non per rilevanti ragioni di salute, familiari o di lavoro e trasporto merci.

Da queste misure particolarmente limitative è esclusa la provincia di Ravenna per cui invece valgono le regole e le raccomandazioni che sono estese in tutta Italia. Ecco una sintesi di queste limitazioni generali tratte dal decreto governativo e dalla ordinanza della Regione Emilia-Romagna.

EVENTI E ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

Annullati congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;

– sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;

– sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– restano chiusi monumenti, musei, gallerie d’arte e istituti di cultura;

– lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

– è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

ATTIVITÀ ED EVENTI SPORTIVI

– sono sospesi eventi e competizioni sportive; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, centri diurni.

SCUOLE E ISTRUZIONE

– sono sospesi – per ora fino al 15 marzo – tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza;
sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;

– sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

SPAZI SOCIO-SANITARI

Vige divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena

– è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;

– l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

LAVORO E ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

non vi sono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare.
È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

– il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;

RELIGIONE E CERIMONIE

– l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;

INFORMAZIONE E PREVENZIONE

l decreto governativo stabilisce anche le «misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale».
Si impone l’applicazione delle seguenti misure:

Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;

è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;

si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;

nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;

i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;

è raccomandato ai Comuni e agli altri Enti Territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all’aperto senza creare assembramenti;

negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;

nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;

le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza.

Nel decreto sono inoltre indicate le prescrizioni e le procedure a cui devono attenersi gli operatori di sanità pubblica che entrano in contatto con le persone che richiedano l’intervento delle Asl o delle strutture mediche o che siano sottoposte a sorveglianza.

Si stabilisce che le persone in sorveglianza in caso di comparsa dei sintomi avvertano il medico di base e l’operatore di sanità pubblica preposto al coordinamento; indossino la mascherina chirurgica; rimangano nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Infine si fissano le regole per il «monitoraggio delle misure», affidato al Prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle forze armate.

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