venerdì
24 Luglio 2026
legge regionale

Confermata la chiusura della sala scommesse in via Panfilia: «Troppo vicina ad una chiesa»

Bocciato anche l'eventuale spostamento in via Merenda. Il titolare: «Impossibile trovare un'altra sede idonea»

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«L’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse è vietato in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili». Partendo da questo principio – sancito dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna sul contrasto alla ludopatia – il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare della sala scommesse Enjoy di via Panfilia, confermando così il provvedimento di chiusura immediata dell’attività.

Il caso nasce dalla decisione del Comune di Ravenna di chiudere, nel novembre 2024, la sala scommesse in questione, poichè situata a circa 200 metri dalla chiesa di San Lorenzo in Cesarea, uno dei luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale. Il provvedimento prevedeva la possibilità di delocalizzare l’attività in un’area idonea, individuata dal titolare in via Merenda, zona nuovamente ritenuta dal Comune incompatibile con l’insediamento di una sala scommesse. Dopo il ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, conclusosi con una pronuncia sfavorevole, l’imprenditore ha presentato appello al Consiglio di Stato.

Secondo il titolare della sala scommesse, la combinazione tra il regolamento urbanistico comunale e la mappatura dei luoghi sensibili avrebbe prodotto un vero e proprio ”effetto espulsivo”, rendendo di fatto impossibile trovare un’altra sede idonea all’interno del territorio comunale. Una tesi che i giudici di Palazzo Spada non hanno condiviso. La sentenza ricorda che la questione era già stata approfondita in un precedente giudizio, attraverso una verifica tecnica affidata al Politecnico di Milano, dalla quale era emerso che nel territorio comunale esistono “aree idonee” ad accogliere sale giochi e scommesse.

I giudici chiariscono inoltre che «il Comune è tenuto ad assicurare la presenza di aree idonee e non già a garantire al privato un immobile già pronto per essere utilizzato o economicamente sostenibile secondo le sue specifiche condizioni patrimoniali ed economiche». Le difficoltà evidenziate dall’imprenditore, secondo il Collegio, non derivano quindi dall’illegittimità della pianificazione urbanistica, bensì da fattori legati alla propria organizzazione aziendale e al mercato immobiliare. Quanto all’immobile individuato per il trasferimento in via Merenda, il Consiglio di Stato conferma che non è compatibile con la disciplina urbanistica vigente e ribadisce che «la pianificazione non può adattarsi alle esigenze del singolo operatore né operare una deroga a favore di un singolo imprenditore».

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