Allenamenti a porte chiuse per “agonisti”, a distanza di 1 metro per “sport di base”

Ecco il testo del decreto anti-coronavirus per quanto riguarda le attività sportive. Le società sono tenute a effettuare controlli tramite personale medico

San Pietro Allenamento

Un’immagine dei calciatori del San Pietro in Vincoli mentre si allenano

Il Comune di Ravenna, dopo alcune richieste di chiarimenti, invia alla stampa il testo completo della lettera c, comma 1, articolo 1 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo sul contenimento del coronavirus.

Un testo che avevamo già riportato in questo articolo ma che per molti non è chiaro e che di fatto scarica le responsabilità sulle società (e in particolare sul personale medico delle società). Nei settori giovanili, inoltre, non è così semplice capire la differenza tra “atleti agonisti” e “sport di base e attività motorie in genere”. Ecco comunque il testo completo.

«Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni (zona rossa, ndr) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (distanza di sicurezza personale di almeno un metro, ndr)».

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