Sopralluoghi dei tecnici di protezione civile per la richiesta di stato di emergenza

Verifiche nei parchi e nei punti più colpiti della città. I privati hanno tempo fino al 14 luglio per segnalare i danni subiti

9441c196 Ec2a 4a22 82b3 0cd8d72cecd0I tecnici del dipartimento nazionale della protezione civile sono arrivati a Ravenna da Roma stamani, 4 luglio, per svolgere i primi sopralluoghi necessari per l’ottenimento dello stato di emergenza nazionale richiesto dal Comune dopo il nubifragio del 28 giugno. Le verifiche – svolte insieme ai tecnici dell’agenzia regionale di protezione civile e all’assessore Gianandrea Baroncini – hanno riguardato i luoghi maggiormente colpiti dal fortunale: i giardini pubblici, l’ex ippodromo, via Canale Molinetto, via Tommaso Gulli e Punta Marina, dove è stato visitato anche un campeggio.

Il Comune ricorda che privati cittadini, attività economiche e produttive, attività agricole e agroindustriali hanno tempo fino al 14 luglio per segnalare al Comune gli eventuali danni subiti a seguito degli eventi atmosferici eccezionali del 28 giugno. Sono disponibili sul sito www.comune.ra.it le schede di censimento da compilare e presentare a cura degli aventi titolo. Le schede possono essere inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica protezionecivile@comune.ra.it, oppure consegnate a mano allo Sportello polifunzionale del Comune di Ravenna, via Berlinguer 68, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Il Comune di Ravenna ha messo a disposizione un apposito ufficio al quale ci si può rivolgere per consulenza telefonica, assistenza e qualsiasi chiarimento per la compilazione e presentazione delle segnalazioni, telefonando allo 0544.482739 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Si raccomanda di tenere traccia delle fatture o ricevute di tutti i pagamenti effettuati relativamente ai danni subiti dagli eventi atmosferici eccezionali del 28 giugno 2017, necessarie nel caso in cui, in una fase successiva, sia possibile chiedere contributi regionali o statali. In questa fase infatti le segnalazioni di danno sono prodotte esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera d, della legge 225 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

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