Coronavirus: Emilia-Romagna autorizza cassa integrazione in deroga con 38 milioni

A Bologna siglato il primo accordo di questo genere in Italia per fronteggiare gli effetti delle misure di contenimento della malattia sulle imprese. La cassa decorre dal 23 febbraio, avrà un mese di durata

Firma AccordoLe aziende private dell’Emilia-Romagna potranno accedere alla cassa integrazione in deroga a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze per il contenimento del coronavirus. La possibilità vale anche per le imprese con unità produttive esterne all’Emilia-Romagna, ma con lavoratori subordinati residenti o domiciliati in regione. La cassa in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio, ha la durata di un mese e potrà contare su 38 milioni di euro di risorse. L’accordo siglato oggi, 6 marzo, tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del Patto per il Lavoro, è il primo di questo genere siglato in Italia.

La domanda deve essere presentata attraverso il sistema informativo dell’Agenzia per il lavoro regionale, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, allegando l’accordo e il modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti di accesso, reso disponibile dell’Agenzia stessa. Le domande, già compilate con le informazioni inserite nell’applicativo Sare, dovranno essere stampate attraverso l’apposita funzionalità, essere firmate dal legale rappresentante del datore di lavoro, in regola con la vigente normativa in materia di bollo,  e successivamente inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it. L’Agenzia inoltrerà il provvedimento di autorizzazione all’Inps.

I datori di lavoro accedono alla cassa integrazione in deroga solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale), nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all’art 17 del D.L. n 9/ 2020, anche perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti. I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori “ordinari” ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, come per esempio quelli con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.

I lavoratori subordinati vi accedono con qualunque forma contrattuale mentre per quelli a termine l’intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti, mentre per quelli intermittenti vale, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo dell’anno precedente oppure se l’attività è iniziata in seguito, si fa riferimento alle giornate in cui si è lavorato di più, nei tre mesi precedenti.

I datori di lavoro che non possono accedere concretamente al fondo saranno ammessi alla deroga immediatamente, in attesa del Decreto nazionale che allargherà l’accesso al Fondo di integrazione salariale (Fis), che finanzierà la deroga su tutto il territorio nazionale per ulteriori due mesi, come annunciato dal Ministro. E’ previsto in seguito un ulteriore incontro delle parti firmatarie.

L’Agenzia regionale per il Lavoro e la direzione regionale dell’Inps, procederanno al costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie. I firmatari si incontreranno nuovamente qualora emergessero casi non disciplinati dal presente accordo. La Regione metterà anche a disposizione un rapporto di monitoraggio.

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