Cosmi condannata per condotta antisindacale: ostacolò la riuscita di uno sciopero

Accolto il ricorso di Cgil e Uil per fatti che risalgono a luglio: due delegati furono allontanati da una piattaforma per impedire loro di diffondere idee tra i lavoratori

17 1Il giudice del lavoro del tribunale di Ravenna ha accolto il ricorso di Fiom-Cgil e Uilm-Uil e condannato l’azienda Cosmi per comportamento antisindacale. Secondo la ricostruzione dei sindacati, accolta dal giudice, l’azienda del settore offshore ha di fatto impedito il diritto di sciopero dei delegati sindacali, ha imposto un periodo feriale a uno dei delegati, ha distolto i delegati dalle mansioni ordinariamente svolte e dai turni lavorativi per relegarli a mansioni diverse di ufficio e/o di magazzino e ha sostituito i lavoratori in sciopero con personale esterno e/o a termine. Sono state riconosciute le ragioni dei sindacati di categoria, che sono ricorse alle vie legali (assistite dagli avvocati Gianni Casadio, Manuel Carvello e Massimo Cardia).

Il giudice ha ordinato alla Cosmi di cessare dalla condotta antisindacale consistente nell’allontanamento dei lavoratori dalle piattaforme, con conseguente riassegnazione degli stessi al lavoro in piattaforma con le stesse turnazioni degli altri lavoratori e quindi con le mansioni svolte in precedenza.

I fatti risalgono al 26 luglio scorso, quando le sigle sindacali avevano indetto uno sciopero mediante il “blocco degli straordinari”. «I due lavoratori – fanno sapere i sindacati – sono stati inopinatamente rimossi dal turno che stavano per iniziare (in un caso) o addirittura sbarcati ante tempo, pochi giorni dopo avere iniziato il turno in piattaforma (nel secondo caso). Un simile trattamento non fu riservato a nessun altro. Ai delegati, ai quali era stato vietato di andare o rimanere in piattaforma, venne di fatto impedito di diffondere la propria idea tra gli altri lavoratori ivi presenti e favorire così il maggiore successo dell’iniziativa, che riguardava proprio lo straordinario svolto in piattaforma».

I due lavoratori aderenti allo sciopero furono immediatamente fermati; gli stessi non andarono più sulle piattaforme e, dunque, non si trattò di qualcosa di provvisorio e temporaneo; agli stessi vennero cambiate le mansioni e a tutt’oggi non lavorano più sulle piattaforme né svolgono le mansioni precedenti.

«La sentenza del giudice – commentano Paolo Paolini e Massimo Riciputi, rispettivamente della Fiom Cgil e della Uilm Uil – premia il comportamento sempre corretto dei delegati, colpevoli solo di essersi fatti portavoce delle legittime richieste dei lavoratori impegnati a migliorare le proprie condizioni lavorative. Organizzazioni sindacali e delegati hanno agito nel rispetto delle regole che determinano le relazioni sindacali e le azioni che si mettono in campo per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori».

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